Utilizziamo i cookie per abilitare e migliorare le funzionalita' del sito web, servire contenuti per voi piu' pertinenti, ed integrare i social media. E' possibile rivedere la nostra privacy policy cliccando qui e la nostra cookie policy cliccando qui. Se chiudi questo avviso, acconsenti all'utilizzo dei cookie. Per modificare le impostazioni dei cookies clicca qui

Il corriere sbaglia il destinatario della merce, adire subito l'A.G. del luogo dov'è stata caricata la merce

L’art. 31 della Convenzione di Ginevra ha stabilito che “per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente Convenzione, si può adire oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo, i giudici del Paese dove si trova il luogo del ricevimento della merce

printDi :: 15 dicembre 2022 22:31
Un corriere impegnato a consegnare un pacco

Un corriere impegnato a consegnare un pacco

(AGR) Un’impresa operante nel settore della vendita on-line si affidava al nostro Studio – con la regia ed il coordinamento, nell’occasione, dell’Avv. Dario Curti, al quale era conferita la rappresentanza e difesa in giudizio – al fine di richiedere al vettore il risarcimento dei danni patiti a seguito della consegna ad un destinatario errato di determinata merce, poi, restituita al mittente gravemente danneggiata e non più riparabile.

In corso di causa, così, incardinata dal predetto attore, innanzi al Giudice di Pace di Roma, ai sensi dell’art. 31 della Conv. di Ginevra (CMR) 19 maggio 1956, ed iscritta al R.G. n. 8695/2020, la controparte sollevava, tra le varie eccezioni:

 
1) l’omesso esperimento dell’invito alla negoziazione assistita;

2) l’asserita incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Roma.

Dunque, la difesa dell’attore prendeva netta posizione sulle predette eccezioni, rappresentando le proprie ragioni di diritto in merito: al fatto che la tipologia di giudizio incardinato non era assolutamente condizionata all’esperimento della negoziazione assistita, in attuazione proprio alla Convenzione di Ginevra anzidetta; alla piena competenza territoriale del Giudice di Pace di Roma.

Pertanto, l’Autorità adita, dopo aver posto riserva in merito, procedeva con successivo provvedimento di scioglimento di quest’ultima ed accoglieva in toto le ragioni dell’attore, rigettando completamente le eccezioni di controparte, dichiarando che:

“visto l’art. 31 della Convenzione di Ginevra dove è stato stabilito che “per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente Convenzione, l’attore può adire oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio:…b. si trova il luogo del ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna”.
ai sensi dell’art. 31 della C.M.R., sussiste la “facoltà dell’attore di adire “liberamente” il Giudice del luogo di carico della merce (comma 1, lett. b) senza che il suo esercizio possa essere condizionato all’esperimento della negoziazione assistita, non applicabile nei trasporti in C.M.R…”.
Anche in tale occasione, quindi, la strategia difensiva dell’attore, affidata allo Studio, con cabina di regia assegnata all’Avv. Dario Curti, è risultata vincente, nonché ben organizzata ed impostata.

PER RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI O CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE IN MERITO ALL’ARGOMENTO TRATTATO CONTATTARE segreteria@curtimigliorini.it .

Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti

 
 
x

ATTENZIONE